Descrizione
Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 30 maggio 2022, n. 21034
La sentenza Cass.Pen., sez. III, 30 maggio 2022, n. 21034, torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità amministrativa dell’Ente nel campo dei reati ambientali, contribuendo a delimitare in maniera chiara i concetti di interesse e vantaggio. Nel caso di specie, i reati contestati sono quelli di cui agli articoli 674 c.p. per aver versato cose atte a offendere e imbrattare le persone e 137, commi 1 e 2, D.lgs. 152 del 2006 per aver aperto in difetto di autorizzazione scarichi di acque reflue industriali.
In riferimento alla configurabilità del reato presupposto di cui all'art. 137 D.Lgs. 152 del 2006, la Cassazione ha poi confermato, nella predetta sentenza, il proprio consolidato orientamento secondo cui "per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo"; nel caso di specie, ad esempio, non è valsa ad escludere il reato la circostanza che le sostanze chimiche industriali fossero frammiste alle acque meteoriche di dilavamento raccolte nell'impianto
Per quanto concerne la responsabilità ex d.lgs. 231 gli Ermellini, nel respingere il ricorso, hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale per cui il vantaggio può consistere anche in un risparmio di costi.
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