Descrizione
Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29403
Le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti saranno definite con appositi decreti ministeriali, i quali saranno in formato digitale per i soggetti obbligati o che sceglieranno volontariamente di iscriversi al registro.
Nelle more dell’adozione, risultano vigenti i DM 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148 che disciplinano rispettivamente il modello del FIR ed il modello del registro di carico e scarico dei rifiuti.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29403/2022, confermando quanto già previsto all’art. 188-bis TUA, respinge il ricorso presentato da un soggetto che non provvedeva alla tenuta dei registri in modalità cartacea.
Al riguardo, stabilisce che, posto che l’entrata in vigore del SISTRI fu solo sperimentale e non valse a sostituire il previgente sistema cartaceo, nonché che il RENTRI non risulta ancora operativo, la società produttrice di rifiuti era (ed è tutt’ora) obbligata a tenere i registri di tracciabilità dei rifiuti in modalità cartacea.
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