Regolamenti con limiti tassativi: illegittimi!

Descrizione

TAR Toscana, sez. I, sent. dell’11 maggio 2023, n. 457

Risulta contrario alle disposizioni di legge vigenti fissare un limite massimo alla riduzione tariffaria, in quanto, oltre a non essere previsto dal Legislatore, finisce per eludere il criterio della proporzionalità, con la conseguenza che gli esercenti risultano onerati sia del pagamento di un servizio non usufruito che dello smaltimento posto in essere in proprio.

Lo ribadisce il TAR Toscana, con la pronuncia n. 457 dell’11 maggio 2023, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza con la quale una società mirava ad ottenere una riduzione della tariffa TARI, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti avviata al recupero della stessa società.

Il Tribunale adito, nel conformarsi all’orientamento del Consiglio di Stato del 2018, conferma che un Comune è tenuto ad introdurre una disciplina regolamentare che garantisca una reale “modulazione” del coefficiente di riduzione, in ragione dell’effettiva quantità dei rifiuti smaltiti. Con ciò a dire che, posta l’autonomia regolamentare del Comune, la riduzione tariffaria deve essere sempre proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver autoriciclato.

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