Descrizione
Tribunale Bari, sez. I, sent. del 15 giugno 2023, n. 3601
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3601 del 15 giugno 2023 ha optato per una inversione di rotta rispetto a quanto enunciato in una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 14840/2023) che aveva ritenuto inapplicabile agli enti l’istituto della messa alla prova previsto dall’art. 168-bis c.p.
In particolare, il Tribunale di Bari è stato chiamato a pronunciarsi in ordine alla richiesta di estinzione del procedimento a carico dell’ente (imputato ai sensi dell’art. 25-septies del decreto 231) alla luce del buon esito della messa alla prova.
Ebbene il Tribunale, dopo aver brevemente ripercorso i punti salienti della pronuncia di segno contrario delle S.U., ha ritenuto il principio di diritto affermato dalle stesse non vincolante.
Nel merito della questione, poi, ha affermato che “anche ove si volesse ritenere che l’ammissione dell’ente alla prova sia il frutto non già di un’interpretazione estensiva, ma di un’applicazione analogica in bonam parte della legge penale, ciò non appare contrastare col principio di riserva di legge, corollario del principio di legalità ex art. 25, c. 2, Cost.”.
Il Tribunale, quindi, avendo verificato il buon esito della messa alla prova della società incolpata, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti della stessa.
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