Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 17 ottobre 2023, n. 42237
Per produttore dei rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento nei modi prescritti.
Lo ribadisce, ancora una volta, la Cassazione, con la decisione n. 42237/2023, specificando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 188 del Testo Unico ambientale, la responsabilità per il complessivo iter di smaltimento o di recupero rimane congiuntamente in capo al produttore giuridico, al produttore materiale, al detentore dei rifiuti e a chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore).
I chiarimenti sulla figura e la responsabilità del produttore dei rifiuti conseguono, nel caso di specie, all’attribuzione della qualifica di rifiuto alle terre e rocce da scavo gestite. Al riguardo, gli Ermellini ricordano che l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. In mancanza, il materiale resta sottoposto alla disciplina sui rifiuti.
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