Descrizione
Cons. Stato, Sez. IV, sent. del 21 febbraio 2023, n. 1776
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1776 del 21 febbraio 2023, ha ribadito che il criterio sufficiente da utilizzare per ordinare l’attivazione delle misure di messa in sicurezza con riguardo ad un sito oggetto di inquinamento, è quello del “più probabile che non”, ossia richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione.
Richiamando una pronuncia della Corte di Giustizia del 2015, i Giudici di Palazzo Spada ribadiscono che, al fine di poter presumere l’esistenza del nesso di causalità, l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione. Solo disponendo di tali indizi, l’autorità competente sarà in grado di dimostrare il suddetto nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento rilevato.
La prova, quindi, può essere data in via diretta o indiretta e, in quest’ultimo caso, l’amministrazione preposta può avvalersi anche di presunzioni di cui all’art. 2727 C.c.
Il responsabile così individuato, si ricorda, non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, dovendo provare e documentare, con pari analiticità, la reale dinamica degli eventi ed individuare il diverso responsabile.
Con tale decisione il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR che aveva ritenuto legittima l’ordinanza sindacale con cui un Comune aveva ingiunto ad una società di predisporre l’attivazione di tutte le misure necessarie di messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera oltre alla predisposizione del piano di caratterizzazione ex artt. 242 e 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006.
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