Descrizione
Cassazione civile, Sez. V, Sentenza del 6 ottobre 2022, n. 29156
In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall’imposizione costituito da un’area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il conferimento dei rifiuti che lo stesso produce (cd. rifiuti cimiteriali), classificati tra quelli urbani, nemmeno potendosi sostenere l’equiparazione di un siffatto cespite con gli edifici di culto.
Lo ribadisce la Cassazione che, uniformandosi agli orientamenti della stessa Corte, specifica che anche il codice canonico distingue il cimitero cattolico dai luoghi di culto, in quanto è definito luogo sacro ma non luogo di culto.
Dalla medesima pronuncia, altresì, emerge che non può affermarsi che gli edifici destinati al culto possono considerarsi sottratti, per regola generale ed in quanto tali, all’imposizione in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti. Con ciò a dire che l’esenzione non è legata alla sacralità del culto, quanto alla circostanza che il Comune riconosca l’area non idonea alla produzione di rifiuti per il particolare uso cui sono destinate.
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