Rifiuti indifferenziati: trattamento ammesso solo in ATO

Descrizione

TAR Lazio, sez. V, sent. del 20 giugno 2023, n. 10455

Il principio di prossimità opera all’interno del singolo Ambito territoriale ottimale, in quanto finalizzato alla riduzione dei movimenti e trasporti dei rifiuti onde limitare le gravose incidenze ambientali connesse al trattamento dei rifiuti. Pertanto, il trattamento dell’indifferenziato deve avvenire in uno degli impianti più vicini al luogo di raccolta e, quindi, all’interno degli impianti afferenti all’ATO di appartenenza del Comune conferente.

Così si pronuncia il TAR Lazio sul ricorso presentato dal titolare di un impianto di rifiuti solidi urbani che sosteneva, invece, che i Comuni potevano liberamente servirsi di tutti gli impianti di trattamento di RSU, purché collocati in ambito regionale.

Infine, in merito al rapporto con il principio di autosufficienza, operante a livello regionale, il Tribunale chiarisce che il principio di prossimità si correla e si interseca con questo, nella misura in cui quest’ultimo presuppone l’individuazione da parte della Regione di un Ambito territoriale rilevante, all’interno del quale, mediante una rete integrata di impianti, possono essere smaltiti tutti i rifiuti indifferenziati nello stesso prodotti.

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