Descrizione
Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 30 maggio 2022, n. 21029
Non è necessario, ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli articoli 255 TUA (abbandono di rifiuti) e 256 TUA (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata), che vengano effettuate attività preliminari o posteriori all’accumulo di rifiuti. Il loro sversamento, infatti, è sufficiente ad integrare gli estremi delle fattispecie quando la condotta risulta essere stata ripetuta nel tempo.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 30 maggio 2022, n. 21029, nella quale i giudici sottolineano che l’abitualità dell’azione, ai fini della rilevanza sanzionatoria, deve aver causato la trasformazione di una determinata area in un deposito, in considerazione dello spazio occupato e della mole di rifiuti abbandonatevi. Non ha alcuna rilevanza, dunque, che in concreto non vengano poste in essere attività di gestione o stoccaggio dei suddetti.
LEGGI DI PIÙ