Salvaguardia delle gestioni idriche nei piccoli comuni montani: limiti e condizioni

Descrizione

TAR Piemonte, sez. II, sent. del 2 settembre 2024, n. 935

In materia di inquinamento idrico, il TAR Piemonte ha chiarito che la lettera a) dell’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, già istituite secondo il comma 5 dell’art. 148, sono salvaguardate a causa delle specificità idriche delle aree montane (Corte Cost., 12 marzo 2015, n. 32).


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