Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 27 settembre 2023, n. 39196
Ai fini della sussistenza del reato di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 c.p., non è necessario né il verificarsi di danno alle persone né un accertamento peritale circa l’entità dell’inquinamento, ciò in quanto non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il Giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura.
Lo ribadisce la Cassazione, con la decisione n. 39196/2023, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza che condannava i ricorrenti per non aver assicurato il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione di un impianto di depurazione, nonché per non aver realizzato i lavori e le opere necessarie per consentire il corretto trattamento depurativo di tutti i reflui ivi convogliati, provocando l’immissione in mare di reflui non depurati.
Gli Ermellini, poi, chiariscono come non si ravvisano criticità nel fatto che il reato di cui all’art. 674 c.p. è ritenuto integrato anche da condotte commissive.
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