Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. dell’8maggio 2024, n. 18020
L’attività di demolizione di un edificio non può essere definita un “processo di produzione” ai sensi dell’art. 184-bis, comma 1, lett. a), TUA, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.
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