Descrizione
TAR Lazio, Sez. II, 11 luglio 2022, n. 9501
Con la sentenza n. 9501 del 2022, Il TAR Lazio ha chiarito che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali non rappresenta un requisito di partecipazione alla gara d’appalto se l’attività di gestione dei rifiuti non è l’oggetto principale della stessa.
Nel caso concreto la società ricorrente sollevava questione di illegittimità dell’esito di una gara d’appalto che la vedeva estromessa in quanto non avrebbe potuto svolgere direttamente il servizio di smaltimento di imballaggi contenuto nella gara non essendo iscritta all’Albo Nazionale Gestori ambientali.
In tale contesto, il tribunale amministrativo ha osservato come nel caso di specie l’oggetto dell’appalto non fosse l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, che invero rivestiva carattere secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi.
Pertanto, riportando le parole del Consiglio di Stato, n. 1308/2021, viene affermato che sarebbe contrario “ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza un'eventuale richiesta del requisito sin dal momento di partecipazione alla procedura di gara”.
Risultava dunque corretta la lex specialis della gara che richiedeva l’iscrizione all’Albo come requisito di esecuzione del contratto, ossia prima dell'avvio del servizio. Viceversa, deve considerarsi illegittima l’esclusione dalla gara per la mancata iscrizione al tempo della partecipazione.
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