Servizio idrico: le gestioni dirette comunali non sono "già istituite"

Descrizione

TAR Abruzzo, sez. I, sent. del 18 gennaio 2024, n. 37

Ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all’art. 147, comma 2-bis, lett. a) del d.lgs. 152 del 2006, non è possibile considerare “già istituite” le gestioni dirette comunali del servizio idrico, le quali non abbiano ricevuto il previo consenso dell’Ente di governo d’ambito competente.

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