Descrizione
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. del 19 settembre 747
“La disciplina di ARERA sui costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti non può eterointegrare in aumento i corrispettivi contrattuali pattuiti con il gestore del servizio, come si desume dall’art. 2, comma 17 della legge 481/1995”. È quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, con sentenza n. 747 del 19 settembre 2024.
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