Siti contaminati: la messa in sicurezza può essere imposta solo al responsabile dell’inquinamento

Descrizione

Cons. Stato, sez. IV, sent. del 17 luglio 2023, n. 6957

Il Consiglio di Stato, conformandosi al costante orientamento giurisprudenziale, ribadisce che l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto nel Testo Unico ambientale.

I Giudici di Palazzo Spada riformano, così, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che respingeva il ricorso presentato dal proprietario incolpevole, nella parte in cui chiedeva l’annullamento della richiesta di immediata MISE sul presupposto della persistenza di uno stato di grave inquinamento della falda.

Il Consiglio di Stato chiarisce che, benché la MISE sia una misura connotata da esigenze di somma urgenza finalizzata a prevenire il danno ambientale anche in relazione al suo possibile aggravamento, non è possibile imporla ad un soggetto incolpevole, in quanto, a fronte di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia, conformemente al principio “chi inquina paga”, l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento.

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