Solo in caso di procedure ordinarie o aperte al mercato non vige il principio di rotazione

Descrizione

Tar Lazio, sez. I, sent. del 31 marzo 2023, n. 5555

Il TAR Lazio, con la pronuncia n. 5555 del 31 marzo 2023, ha respinto il motivo di ricorso con cui la ricorrente, affidataria uscente, sosteneva di non poter essere esclusa dalla procedura, scelta dall’amministrazione per l’affidamento in concessione di un servizio bar ed avvenuta tramite manifestazione di interessi su inviti. Così facendo, l’amministrazione aveva applicato il principio di rotazione.

I giudici, in primo luogo, riprendono l’art. 236 del D.Lgs. n.50/2016, disciplinante proprio il principio di rotazione, fondamentale negli affidamenti, per assicurare la maggior partecipazione possibile. Sottolineano poi che a fare chiarezza sul punto era stata l’ANAC con la Linea Guida n. 4, in cui si legge che la rotazione non si applica esclusivamente laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, in cui la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici.

Infine, il TAR Lazio sottolinea che il principio oggetto di esame deve essere applicato per le procedure negoziate sottosoglia, figurante nel caso di specie, e altresì per gli inviti, non solo cioè per gli affidamenti.

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