Descrizione
Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 30 maggio 2022, n. 21034
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21034 del 30 maggio 2022 è tornata a pronunciarsi sul criterio distintivo tra acque piovane e reflui industriali, in occasione della condanna pronunciata a carico del rappresentante legale di una società cui era stata imputata la violazione dell’art. 137, co. 2, d.lgs. 152/2006 per lo scarico in corso d’acqua senza autorizzazione sia di reflui industriali che di provenienza domestica contente sostanze pericolose.
La sentenza ribadisce il principio per cui “per scarico si intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore”.
In via ulteriore, è stato evidenziato che se le acque meteoriche di dilavamento subiscono contaminazioni, nella caduta sul suolo, assumono la qualificazione giuridica di acque reflue industriali.
La Corte ha ritenuto legittima l’affermazione di responsabilità ex art. 137, co. 2, d.lgs. 152/2006 operata dal giudice di merito nei confronti del ricorrente, sulla base del rilievo che le acque meteoriche raccolte dallo scarico dell’impianto risultavano contaminate dai residui in legno stoccati sul piazzale di proprietà dell’impresa.
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