Descrizione
TAR Toscana, Sez. II, sent. del 14 febbraio 2023, n. 153
In forza del combinato disposto degli artt. 24, paragrafo 2, comma 5, primo periodo, e 28, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento UE n. 101372006, in caso di disaccordo circa la natura dell’oggetto del trasporto tra le due autorità competenti in una spedizione di rifiuti i materiali devono essere considerati come rifiuti. Ne consegue, che anche nelle ipotesi in cui l’autorità competente del Paese di spedizione non dovesse essere d’accordo con quanto sostenuto dall’autorità del Paese di destinazione i materiali non possono essere classificati come non rifiuto.
Lo ribadisce il TAR Toscana, con la pronuncia 153/2023, a seguito dell’impugnazione da parte di un soggetto che organizzava la spedizione dall’Italia di due note regionali, mediante le quali veniva chiesto di organizzare la ripresa dei rifiuti, in quanto oggetto di spedizioni illegali.
Nel caso di specie la parte ricorrente sosteneva di aver effettuato la spedizione di materiali qualificabili come materie prime seconde, quindi non di rifiuti; tuttavia, il regolamento sovranazionale citato è chiaro nel ritenere che in caso di disaccordo tra le autorità il materiale oggetto di spedizione deve ritenersi rifiuto.
Pertanto, la Regione, quale autorità competente, non poteva opporsi a quanto sostenuto dall’autorità del Paese di destinazione, mentre occorre contrastare dinanzi al Giudice competente la statuizione dell’autorità dello Stato di destinazione
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