Descrizione
Le norme di cui all’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 escludono l’applicazione dell’art. 3 della l. 689/1981, atteso che la normativa riferita alla disciplina della gestione dei rifiuti speciali impone obblighi di informazione più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa generica.
Tale principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, è stato cristallizzato nell’ordinanza n. 12208 del 14 aprile 2022 della Corte di Cassazione, la quale afferma specificamente che, con riferimento alle norme che disciplinano la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, debba ritenersi che l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto - già applicabile con riferimento alla normativa dell’illecito amministrativo - assume rilievo solo in presenza di elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati, idonei ad integrare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato.
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