Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 5 ottobre 2023, n. 40501
La Cassazione, con la decisione n. 40501/2023, respinge il ricorso proposto avverso la sentenza che dichiarava colpevole del reato di trasporto illecito di rifiuti, ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a), TUA, il proprietario del mezzo, presente a bordo, ma condotto da un diverso soggetto.
Non sono state ritenute fondate le doglianze del ricorrente, che sosteneva la propria estraneità in quanto non era l’effettivo autore materiale della condotta, non avendo concretamente gettato i rifiuti. Invero, gli Ermellini sostengono che la condanna si basava su un diverso argomento, ossia la presenza del proprietario a bordo del mezzo, impiegato per il trasporto dei rifiuti in difetto della necessaria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Infine, dalla pronuncia emerge l’impossibilità di sindacare sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, determinata in considerazione di determinati elementi, quali, a titolo esemplificativo, la probabile reiterazione della stessa, la particolare astuzia nello smaltire il sacco senza scendere dal furgone, la presenza di molteplici sacchi destinati allo smaltimento in diversi cassonetti.
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