Descrizione
Cass. pen., Sez. III, sent. del 2 marzo 2023, n. 8968
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8968/2023, ha ribadito che i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smaltimento sono rifiuti ai sensi della voce “16 01” dell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. A norma poi dell’art. 184-ter, comma 1, del medesimo testo normativo, un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto a un’operazione di recupero che soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. Operazioni, dunque, che comportano la perdita della qualifica di rifiuto anche per i suddetti veicoli.
I giudici di legittimità, alla luce di tale principio, hanno respinto il ricorso avverso una sentenza in primo grado del Tribunale di Trieste, inerente a una spedizione di rifiuti non autorizzata messa in atto attraverso l’importazione illecita sul territorio nazionale di parti usate di autoveicoli. Inoltre, veniva contestata una gestione non autorizzata dei rifiuti, comportante la raccolta e il trasporto degli stessi.
Il mancato rispetto della disciplina dell’EOW veniva desunto dal fatto che sulle parti usate delle autovetture, rinvenute all’interno di casse importate dal ricorrente, non era stata eseguita nessuna operazione di rigenerazione, che l’imputato non avrebbe comunque potuto mettere in atto, vista l’assenza dei necessari titoli abilitativi.
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