È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (9 ottobre 2023) la L. 137/2023, di conversione – con modificazioni – del D.L. 105/2023, relativo, tra l’altro, alle disposizioni urgenti in materia di processo penale e di contrasto agli incendi boschivi.
Tra i diversi interventi apportati, si interviene anche sulla Parte IV del Testo Unico ambientale, sostituendo integralmente il primo comma dell’art. 255, che sanziona chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. La formulazione vigente, quindi, sanziona le suddette condotte con “l’ammenda da mille euro a diecimila euro” (aumentata fino al doppio in caso di rifiuti pericolosi), in luogo dell’ormai precedente sanzione amministrativa.
Con ciò a dire, che si supera il dualismo sanzione amministrativa-penale precedentemente prevista dagli artt. 255 e 256 TUA, fondato sull’identità del soggetto che abbandonava i rifiuti. A seguito della modifica apportata, quindi, il Titolo VI (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 prevede sanzioni penali non solo per i titolari di imprese o responsabili di enti, bensì per chiunque abbandona o deposita i rifiuti in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, TUA.