Il 13 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 69/2023, relativo alle disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europee e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Trattasi, quindi, di misure conseguenti all’avvertita esigenza di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione o l’aggravamento di quelle già esistenti. Ebbene, tra i richiami ricevuti dall’Italia figura anche l’infrazione 2014/2147, secondo la quale la Commissione riteneva che l’Italia avesse superato dal 2008, in maniera sistematica e continuativa, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per queste fissati.
Pertanto, l’art. 10 del recente decreto dispone che, fermo restando quanto previsto dall’art. 182, comma 6-bis, TUA e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per determinati motivi, nelle zone di cui al D.Lgs. 155/2010, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero e annuali, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10, le pratiche ambientali disciplinate nel Testo Unico ambientale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.
La medesima disposizione, poi, ai commi 2 e 3 definisce specificamente il campo di applicazione della norma; mentre, al quarto comma, prevede una sanziona amministrativa in caso di violazione da 300 a 3000 euro.