Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello della Regione Sicilia, ricorda che l’art. 243 TUA prevede che le acque emunte nel corso delle operazioni di bonifica, in presenza di un sistema stabile di collettamento con il corpo idrico superficiale, sono assimilate alle acque reflue industriali, non trovando applicazione il disposto di cui all’art. 101, comma 6, TUA.
Il Dicastero, quindi, risponde negativamente circa la possibilità di derogare ai valori limite allo scarico (per il solo parametro del boro), in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque prelevate da barriere idrauliche poste immediatamente a monte di corsi d’acqua e in prossimità delle loro foci, a valle di specifici trattamenti delle acque di falda.
Dall’interpello emerge che nella disciplina degli scarichi non rileva l’origine degli stessi; con ciò a dire, che sia nei casi di origine naturale dell’inquinamento da boro, quanto nei casi di origine antropica, troverà applicazione il primo comma dell’art. 101 TUA, trattandosi di acque reflue industriali.