L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 20 dicembre 2022 ha svolto delle osservazioni con riferimento alle distorsioni concorrenziali riconducibili ad alcuni provvedimenti regionali di attuazione della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 363/2021/R/RIF “approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” di data 3 agosto 2021.
In particolare, l’Autorità ha rilevato la natura gravemente lesiva della concorrenza e la disparità di trattamento tra Regioni limitrofe di alcune delibere della Regione Emilia-Romagna e del Friuli-Venezia Giulia relative all’individuazione dei cd. “impianti di chiusura del ciclo minimi” per il trattamento della FORSU.
Trattasi degli impianti definiti da ARERA come non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale e, dunque, sottratti al libero gioco della concorrenza.
Ebbene l’AGCM ricorda che l’individuazione degli impianti minimi muove dalla necessità di garantire, in situazioni di carenza di capacità di trattamento o di smaltimento dei rifiuti, il completo asservimento ai flussi regionali degli impianti esistenti in base a tariffe definite dal regolatore per evitare l’applicazione di prezzi eccessivi da parte dei pochi impianti esistenti (dotati di potere di mercato) ed anche nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti (per coprire il gap impiantistico).
Ecco, dunque, che in assenza dei requisiti di rigidità strutturale del mercato del trattamento della FORSU individuati da ARERA (un forte e stabile eccesso di domanda e un limitato numero di operatori), le Regioni dovrebbero astenersi dall’individuazione di impianti minimi.