In caso di aumento significativo e imprevedibile del costo dei materiali le stazioni appaltanti possono procedere a modificate i contratti di appalto in corso di validità in forza dell’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
Ciò è quanto affermato in due note del 6 settembre 2022 a firma del presidente dell’Anac in risposta a due consorzi di bonifica che domandavano chiarimenti circa la possibilità di procedere a una variazione dei prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal Ministero delle Infrastrutture (Mims).
Si ricorderà infatti che, con decreto 73/2021, il Mims ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici in caso di variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi di un elenco tassativo di materiali da costruzione, cosicché se un materiale non è compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma.
In tale quadro, l’Anac commenta la possibilità di applicare l’art. 106, co. 1, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici – che ammette la modifica in corso d’opera se necessitata “da circostanze impreviste e imprevedibili” – ai fini della revisione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti di appalto in corso di esecuzione.
A tal riguardo Anac ricorda che con il decreto 36/2022 sul Pnrr il legislatore ha incluso tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali.
La precisazione dirimente dell’Autorità è quella per cui “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale”. Pertanto, la revisione dei prezzi dei materiali ex art. 106, co. 1, lett. c) può essere invocata, alle condizioni ivi previste, anche in relazione ai contratti d’appalto non specificatamente riferiti all’attuazione del Pnrr.