Aggiornate le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

NEWS, 27/07/2022
L’ANAC, mediante delibera n. 371 del 27 luglio 2022, ha provveduto ad un nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 rubricata “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, già in precedenza aggiornata con la delibera n. 556 del 31 maggio 2017.
Tali Linee Guida hanno come finalità precipue quelle di prevenire le infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare e anticoncorrenziale.
Ciò detto, le stesse costituiscono un ausilio importante per comprendere l’ambito di applicazione della legge n. 136 del 2010 contenente gli obblighi da rispettare.
In tal senso, con l’aggiornamento del 27 luglio 2022, riguardante il paragrafo 3.5 relativo ai servizi sanitari e sociali, è stato precisato ulteriormente l’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Autorità ha evidenziato che la stessa si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici. Da ciò consegue che tale disciplina trova applicazione, innanzitutto, agli affidamenti di servizi sociali effettuati ai sensi del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dell’articolo 142 e degli articoli 112 e 143 (affidamenti riservati).
Nello specifico l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 prevede che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applichi non solo agli appaltatori, ai subappaltatori, ai subcontraenti della filiera delle imprese, e ai concessionari di finanziamenti, ma anche nei confronti di tutti i soggetti che eroghino risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, prescindendosi dallo svolgimento di una procedura di gara.
In quest’ottica, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Codice del terzo settore” ha chiarito l’applicazione della normativa sulla tracciabilità anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici.
Tra i principali obblighi previsti dalla normativa in materia di tracciabilità, si rammentano in particolare quelli di riportare, in relazione a ciascuna posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG) (Art.3, comma 5, l. n. 136/2010) e di effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità. (Art. 3, comma 1, l. n. 136/2010)

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