Gli eventi meteorici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna hanno determinato una situazione di estrema gravità che ha imposto, tra l’altro, anche di intervenire con la massima tempestività per la rimozione dei rifiuti derivanti dall’alluvione.
Pertanto, sono state emanate due ordinanze contingibili e urgenti, la n. 66 del 18 maggio e la n. 67 del 20 maggio. Ai sensi della prima, i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi i fanghi, i rifiuti liquidi, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d’acqua in piena o giacenti sulle spiagge sono classificati come rifiuti urbani.
Il produttore di detti rifiuti, quindi, è individuato nel Comune e devono essere consegnati/gestiti dal gestore del servizio pubblico, che a tal fine organizza un sistema di raccolta e trattamento, potendo individuare anche delle aree da adibire al primo raggruppamento dei rifiuti.
Posta l’emergenza, si prevedono specifiche disposizioni derogatorie per agevolare la raccolta ed il trattamento dei rifiuti. Tra queste, l’aumento delle capacità autorizzate degli impianti, nonché la possibilità di ingressare determinate tipologie di rifiuti, anche qualora non previsti in autorizzazione.
La seconda ordinanza, invece, interviene sull’esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti dei sedimenti dovuti agli effetti dell’alluvione e stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti delle acque fangose, limi e terre alluvionali conferiti ai punti di raggruppamento.
Sono esclusi dal campo di applicazione di dette norme contingibili e urgenti i rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali, che restano tali ancorché alluvionali.