Con delibera n. 332 del 20 luglio 2022, l’ANAC ha aggiornato il bando-tipo per l’accesso alle gare pubbliche in modo da adeguarlo alla recente pronuncia della Corte di Giustizia C-642/2020.
Con tale sentenza il giudice europeo ha dichiarato non conforme con la direttiva UE 2014/42 sugli appalti pubblici un’interpretazione dell’art. 83, co. 8, d.lgs. 50/2016 che ponga a carico della sola impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) il possesso, a pena di esclusione, di tutti i requisiti di partecipazione, nonché l’obbligo di eseguire le prestazioni appaltate in misura maggioritaria rispetto a tutti i membri del raggruppamento.
Invero, era stato evidenziato come, letto in tali termini, l’art. 83, comma 8, terzo periodo, d.lgs. 50/2016 sarebbe distonico rispetto alla finalità, perseguita dalla normativa dell’Unione, di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese.
Ecco dunque che l’ANAC ha provveduto ad eliminare dal bando-tipo le disposizioni che imponevano in capo alla mandataria di un Rti il possesso in misura maggioritaria dei requisiti richiesti dal bando.