Il Comune non può optare per l’affidamento “in house” di un servizio disponibile sul mercato (servizio energia per gli immobili comunali) senza aver svolto una preventiva indagine volta ad accertare la presenza di operatori privati in grado di fornire il servizio.
Ciò è quanto affermato dal Presidente dell’ANAC con un atto del 18 maggio 2022 (prot. 46138/2021) nei confronti di un Comune lombardo.
Nel provvedimento si evidenzia una carenza istruttoria e motivazionale circa le ragioni del mancato ricorso al mercato, in contrasto con quanto disposto dall’art. 192, co. 2, del d.lgs. 50 del 2016.
Invero, l’ANAC sottolinea come l’indagine del Comune si sia concentrata soltanto sulla congruità dell’offerta e sul suo vantaggio economico, tralasciando ogni accertamento circa la presenza di altri operatori privati operanti nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto. Di fatto la stazione appaltante ha operato un affidamento (pluriennale) diretto sopra soglia senza l’opportuno confronto competitivo.
Infine, in merito alla dichiarazione del Comune secondo cui la valutazione di congruità economica richiesta dall’art. 192, co. 2, d.lgs. 50/2016 è stata compiuta senza alcun confronto con convenzioni Consip in materia in quanto assenti, ANAC risponde che il Comune avrebbe potuto optare per le convenzioni esistenti e scorporare la prestazione richiesta in lotti, così da favorire la partecipazione delle Pmi.