Cass. Pen., Sez. VII, Ord. 2 novembre 2022, n. 41141
Le dimensioni ridotte dell’impresa produttiva di emissioni non rilevano ai fini dell’obbligo di dotarsi della relativa autorizzazione ex art. 269 del Testo Unico Ambientale.
Ciò è quanto ribadito dalla settima sezione della Cassazione penale con ordinanza n. 41141 del 2 novembre 2022, nella quale i giudici rigettano le doglianze del ricorrente, condannato ai sensi dell’art. 279 del Testo Unico Ambientale per l’esercizio di attività senza autorizzazione di emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di verniciatura di una piccola bottega.
Invero, il ricorrente affermava di rientrare nelle attività escluse dall’autorizzazione, in virtù delle ridotte dimensioni della propria impresa.
Ebbene i giudici, nel confermare la condanna, conferma che la configurabilità della contravvenzione non richiede l’utilizzo di impianti particolari, essendo sufficiente lo svolgimento di attività generative di emissioni compiute con dispositivi mobili od operazioni manuali.