Lo scorso 21 Gennaio, la Commissione Europea ha adottato ben quattro regolamenti volti, in ottemperanza a quanto indicato dalla direttiva 2019/883/UE, a disciplinare il regime giuridico dei rifiuti provenienti dalle navi. In riferimento alla deroga all’obbligo di conferire al porto di scalo tutti i rifiuti presenti a bordo, il regolamento 2022/89/UE delinea il metodo per calcolare la sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti, la quale, se rispettata, consente al comandante di trattenere i suddetti rifiuti a bordo.
Il regolamento 2022/90/UE, invece, riguarda i procedimenti ispettivi e, nello specifico, approva i criteri selettivi delle navi da sottoporre a controllo; in particolare viene definita una scala di rischio, i cui livelli vanno da 4 (rischio minimo) a 1 (rischio massimo). Ebbene, almeno l’uno per cento dei controlli annuali dovrà riguardare le navi con categoria di rischio più alta. La possibilità, prevista dalla direttiva 2019/883/UE per gli impianti di raccolta portuali, di ridurre la tariffa a beneficio delle navi che trasportano rifiuti, viene ripresa dal regolamento 2022/91/UE, il quale definisce le condizioni applicative di tale riduzione tariffaria, secondo dei criteri volti a dimostrare che la nave in questione produce una quantità di rifiuti inferiore alla media e che, comunque, li gestisce in maniera sostenibile.
I suddetti criteri riguardano, in particolare, la progettazione, le attrezzature a bordo e il funzionamento della nave. Per quanto riguarda, infine, i rifiuti accidentalmente pescati a mare dalle navi, il regolamento 2022/92/UE approva il sistema di raccolta e comunicazione dei dati effettuati ogni anno da parte del Stati membri.