Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il Decreto Legislativo n. 195 del 2021, attuativo della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Tale Decreto Legislativo, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha ritoccato alcune norme del Codice penale ed in particolare i reati di ricettazione ex art. 648 c.p., il riciclaggio art. 648-bis c.p., l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648-ter c.p. e autoriciclaggio art. 648-ter.1 c.p.
Per quanto riguarda nello specifico le novità apportate alle suddette fattispecie criminose, si segnala l'estensione del novero delle attività criminose da cui possono generare i beni riciclati. Per effetto del D. Lgs. n. 195 del 2021, infatti, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei suddetti reati possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma anche da fattispecie contravvenzionali e da delitti colposi. Viene, inoltre, introdotta la nuova circostanza aggravante per chi commette i fatti di ricettazione nell’esercizio di attività professionale. Si segnala, inoltre, che è stata eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall’articolo 9 c.p. per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all’estero. L
e modifiche apportate dalla suddetta novella normativa, impattano anche sulla disciplina 231. Le fattispecie che sono state oggetto di revisione, infatti, sono tutti reati presupposto previsti nel decreto 231 all’art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e, pertanto, il fatto che ne siano state estesi i margini di operatività, comporta per gli enti un aumento delle possibilità di incorrere nella realizzazione degli stessi.