Come si ricorderà, la Legge n. 118/2022 (“Legge Concorrenza 2021”) ha modificato l’art. 202 TUA – che disciplina l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti – attribuendo ad ARERA i compiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
In particolare, il comma 1-bis attribuisce il compito di definire adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, mentre il comma 1-ter prevede che ARERA richieda agli operatori del settore le informazioni utili a monitorare le concrete modalità di svolgimento di tali attività.
Ebbene, in attuazione di queste norme, ARERA, con delibera 6 settembre 2020 (n. 413/2022/R/rif) ha avviato il confronto con gli operatori al fine proprio di definire i suddetti standard.
L’obiettivo di tale operazione, come già indicato nella relazione illustrativa presentata alle Camera in sede di approvazione della Legge di Concorrenza, è soprattutto quello di superare le criticità connesse “al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale”, relativamente al quale è stato osservato come in alcuni casi in alcuni casi si riscontri un “amplia[mento del] novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l’effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività.”
Il termine ultime per il confronto con gli operatori è il 25 novembre 2022.