Il decreto semplificazioni introduce nel Titolo V della Parte IV del Testo Unico ambientale l’art. 242-ter, dedicato agli interventi ed opere da realizzare in siti oggetto di bonifica.
Tale possibilità in verità era già prevista dall’art. 34 del D.L. 133/2004, ma collocarla nella disciplina generale sulle bonifiche potrebbe voler significare qualcosa in più di un mero intervento sistematico.
Infatti, la collocazione della disposizione sembrerebbe sancire il definitivo superamento di quell’orientamento che voleva gli interventi di bonifica sui siti contaminati prioritari rispetto a qualsiasi altra opera.
Pertanto, i soggetti che oggi hanno la necessità di realizzare specifiche opere in detti siti non sono costretti ad attendere il compimento degli interventi di bonifica, i quali non sono di certo caratterizzati dall’immediatezza e dalla celerità!
Ma cosa prevede la disciplina?
Ebbene, l’art. 242-ter TUA prevede innanzitutto una serie di condizioni affinché le opere e gli interventi possano essere realizzati. Prevede, infatti, un elenco decisamente ampio di opere ammesse, e dispone che gli stessi debbano essere realizzate senza compromettere o interferire con le operazioni di bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e fruitori.
È anche disposta la procedura per la realizzazione: una procedura agile che non fa ricorso alla conferenza di servizi, che per quanto diretta ad abbreviare i tempi spesso si risolve in periodi molto lunghi.
La norma prevede una relazione diretta tra il proponente e l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, sia nel caso in cui ci sia bisogno del Piano di indagini preliminari, sia nei casi in cui già vi siano attività di messa in sicurezza operativa.
Come noto, le disposizioni legislative spesso non risultano completamente esaustive a l’art. 242-ter non fa eccezione, in quanto manca nella norma, la regolamentazione di diversi profili.
Al fine di colmare le zone grigie e favorire una corretta applicazione della norma, la Regione Toscana ha emanato il 1° febbraio 2021 le Linee Guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242-ter TUA.
A titolo esemplificativo, tra i chiarimenti della Regione Toscana emergono:
- l’individuazione dell’autorità competente;
- la definizione della procedura di valutazione preventiva di tipo ambientale – sanitario e le modalità di caratterizzazione;
- l’estensione della procedura anche alle ipotesi di siti in cui lo svolgimento del procedimento sia a valle degli esiti/risultati della caratterizzazione.
Nel silenzio del legislatore rispetto ad alcuni punti chiave della disposizione normativa, le Linee Guida toscane si rivelano un documento utile per la corretta applicazione anche oltre i confini regionali.