L’introduzione della definizione di rifiuto urbano all’art. 183 TUA ha comportato il superamento del concetto di rifiuto assimilato, sostituendolo con la nozione di rifiuto simile per natura e composizione ai rifiuti domestici. In quest’ultima categoria rientrano esclusivamente i rifiuti indicati nell’allegato L-quater qualora generati dalle attività di cui all’allegato L-quinquies.
A fronte di dette modifiche, dubbi applicativi sono emersi in ordine ai rifiuti sanitari, disciplinati dal DPR 254/2003, il quale, all’art. 2, lett. g), prevede un elenco di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. Nello specifico, la maggior parte dei rifiuti ivi presenti sono elencati nell’allegato L-quater, ad esclusione dei rifiuti di cui ai punti 5, 7 e 8 (es. lenzuola monouso, gessi ortopedici, pannolini e pannoloni ecc.).
In tal quadro, con interpello ex art. 3-septies TUA, è stato proprio domandato se detti rifiuti possano o meno essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.
Il Ministero interpellato ha chiarito che “nel caso di specie il concetto di assimilazione permane anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020”, prevedendo l’onere a carico dell’Ente locale di organizzare il servizio di gestione di raccolta dei rifiuti urbani.