Assimilazione rifiuti speciali agli urbani: la bozza del decreto

NEWS, 18/12/2017

l decreto recante i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, previsto ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lett. e) del d.lgs n. 152/06 (che attribuisce allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani) dopo una attesa di oltre venti anni (l’obbligo era già previsto dal decreto Ronchi e mai assolto), sembra diventare realtà, tanto che il Ministero ha predisposto una bozza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II-bis, infatti, con la sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017 aveva accolto il ricorso per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente rispetto all’obbligo su di esso gravante di concludere il procedimento volto alla definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, mediante l’adozione di apposito decreto ex art. 195 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 152/2006 e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il Tribunale amministrativo aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente e l’obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento adottando, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di giorni 120 dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della sentenza.
La bozza del nuovo decreto predisposto dal Ministero Ambiente indica limiti all’assimilazione e di fatto comprime la potestà comunale.
Si definiscono le regole qualitative per l’assimilazione ( sono esclusi dall’assimilazione i rifiuti pericolosi e i rifiuti da imballaggio).
I rifiuti assimilabili sono solo quelli di cui alle attività riportate nell’allegato al decreto. Onde  individuare i rifiuti assimilabili non si effettua una enunciazione merceologica ( come nella deliberazione del 27 luglio 1984) ma si menzionano i codici di cui all'Elenco europeo dei rifiuti (fonte: “Rifiuti, nuove regole di assimilazione senza fretta” di S. Baldoni Il Sole 24 ore del 6 ottobre 2017).
Il decreto detta anche le nuove regole quantitative per l'assimilazione, che si diversificano a seconda che i Comuni abbiano adottato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti previsti ex Dm 20 aprile 2017 oppure utilizzano ancora sistemi non puntuali. Nel primo caso i comuni dovranno fissare dei limiti massimi di quantitativi di rifiuti assimilati, per le varie categorie di attività mentre per i Comuni che non hanno attutato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti i limiti massimi entro i quali gli stessi possono operare l'assimilazione quantitativa, per ogni categoria di attività sono stabiliti nel decreto stesso (fonte: “Rifiuti, nuove regole di assimilazione senza fretta” di S. Baldoni Il Sole 24 ore del 6 ottobre 2017).


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