Le recenti modifiche introdotte nella formulazione dell’art. 188 del TUA – prima dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 e successivamente con il D. L. 31 maggio 2021 n. 77 – hanno lasciato aperti dubbi interpretativi quanto all’attuale configurazione di “Attestazione di avvio al recupero o smaltimento”.
Tale documento - di fatto già previsto nella formulazione originaria della norma del 2006 nella veste di un “certificato di avvenuto smaltimento” – è richiesto per escludere la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento, nel caso di operazioni in D13, D14 e D15, e rilasciato, in aggiunta al Formulario di trasporto.
Nella attuale versione dell’art. 188 del TUA ritornano, di fatto, le condizioni già presenti nella originaria formulazione per cui viene richiesta la suddetta attestazione. Nello specifico, infatti, è stabilito che:
- I rifiuti siano destinati ad operazioni D13, D14, D15;
- Venga emessa in aggiunta al Formulario di identificazione dei rifiuti;
- Sia resa dal titolare dell'impianto ai sensi del DPR n.445/2000;
- Contenga almeno i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
Da ciò appare chiaro come le indicazioni sopra fornite dal legislatore lasciano spazio a dubbi interpretativi in ordine agli aspetti pratico-applicativi della richiesta documentale avanzata.
Sul punto, tuttavia, gli aspetti per i quali si riscontrano maggiori problematiche applicative attengono all’individuazione del soggetto “titolare dell’impianto” tenuto alla predisposizione dell’attestazione.
Non è evidente, infatti, chi deve dichiarare l’avvenuto smaltimento. Chi se non colui che effettua il definitivo smaltimento?
Ebbene, sul punto potrebbe farsi espresso riferimento a quanto previsto nella previgente formulazione per cui il documento verrebbe rilasciato “dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12”. Resterebbe, in ogni caso, un processo a dir poco macchinoso per cui l’impianto che riceve i rifiuti in deposito preliminare dovrebbe impegnarsi a richiedere l’attestazione di avvenuto smaltimento al destinatario finale da restituire al produttore.
Tutto ciò, inoltre, senza che vengano definiti modelli di attestazione da parte del legislatore né che vengano fissate tempistiche di emissione del documento come invece accade per i Formulari di identificazione dei rifiuti.
Si ricorda, infine, che tale disposizione per espresso disposto è applicabile sino all’entrata in vigore del decreto dei cui all’art. 188 bis attuativo del R.E.N.T.Ri. Resta, dunque, una previsione transitoria.
Di fatto, dunque, è stata inserita dal legislatore la necessità dell’emissione di tale documento non solo per le attività di smaltimento – come precedentemente previsto – ma anche per quelle relative all’avvio a recupero.
Alla luce delle problematiche evidenziate nell’emissione dell’attestazione di avvio a recupero o smaltimento non si può sottacere come ci si aspettasse un intervento del legislatore – se non altro con le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni - più deciso e completo al fine di dirimere le perplessità riscontrate sin da subito dagli operatori nel merito del documento richiesto.
Restano, tuttavia, ancora da chiarire gli aspetti legati in particolare alle tempistiche e ai soggetti tenuti all’emissione dello stesso.