L’Avvocatura generale dell’UE ha presentato in data 25 maggio 2023 le conclusioni in ordine alla causa C-86/22, relativa al rinvio pregiudiziale presentato dal TAR Lazio e volto ad esaminare la compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma italiana, il DM 18 marzo 2013, ormai abrogato dal 2017, che vietava l’uso sul territorio nazionale di borse di plastica con determinate caratteristiche, nonostante il fatto che la direttiva 94/62/CE ne autorizzasse la commercializzazione in tutti gli Stati membri.
Dalle conclusioni da sottoporre alla Corte emerge che la normativa nazionale citata, che vietava la commercializzazione di borse monouso (uso e getta), fabbricate con materiale non biodegradabile, notificata alla Commissione dopo la sua adozione, violava l’allora direttiva 98/34/CE. Nello specifico, violava l’art. 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, che prevedevano una procedura d’informazione nel settore delle norme regolamentari tecniche.
Inoltre, l’art. 18 della direttiva 94/62, in combinato disposto con l’art. 9, paragrafo 1, e con l’allegato II di quest’ultima, ostava a una normativa nazionale che vietava la commercializzazione di borse in plastica in materiale leggero usa e getta fabbricate con materiali non biodegradabili, ma che comunque soddisfavano i requisiti europei, a meno che lo Stato membro non avesse notificato e ricevuto l’approvazione della Commissione relativamente a tale normativa.