Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, con la circolare n. 5 del 27 aprile 2022, ha rivisto le tempistiche comuni per l’avvio delle procedure di sospensione e cancellazione per il mancato versamento dei diritti d’iscrizione di imprese irreperibili o sprovviste di indirizzi PEC.
Come noto, infatti, l’art. 24, comma 7, DM 120/2014 prevede che l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova dell’effettuazione del pagamento.
Qualora detta condizione perduri per più di dodici mesi, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f) del DM 120/2014, le imprese sono cancellate dall’Albo mediante provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali.
Precisamente si prevede che “le Sezioni regionali, espletata la procedura di notifica a mezzo PEC, in assenza di riscontri dell’avvenuta ricezione, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle imprese sospese o cancellate ai sensi degli artt. 20, comma 1, lettera f) e 24, comma 7, del D.M. 120/2014, riportando, per ciascuna impresa, il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione. In tali casi, la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/90 il quale dispone che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità̀ idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”.