Con la deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022 è stata disposta la modifica della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 “Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)” e l’adeguamento della capacità finanziaria.
Nello specifico, si interviene sul comma 1 dell’art. 3 della delibera del 2006, sostituendolo. La nuova formulazione prevede che “il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità̀ di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016”.
In conclusione, viene previsto anche un regime transitorio per tutte le istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera in commento (dal giorno della pubblicazione), le quali seguiranno la fase istruttoria e deliberativa secondo le disposizioni precedenti.