In base ad una lettura unitaria del Codice dei contratti pubblici, del Testo Unico degli enti locali e Decreto PNRR, l’Anac ha stabilito che per aggiudicare un appalto pubblico un Comune può avvalersi di una centrale di committenza priva di personalità giuridica, costituita secondo forma di associazione, unione, consorzio o convenzione tra enti locali.
In particolare, l’Anac, con nota approvata il 13 dicembre 2022, ha esaminato il caso relativo all’indizione di gare afferenti a finanziamenti PNRR da parte di un Comune lombardo che si è posto il quesito se fosse corretto avvalersi di una centrale unica di committenza appositamente costituita a prescindere dall’acquisizione della personalità giuridica.
L’Autorità ha riferito che l’art. 51 della legge n. 108 del 2021 (cd. Decreto PNRR), modificando e prorogando il D.L. n. 32 del 2029 (c.d. “sblocca cantieri”), ha determinato un regime speciale per la gestione delle procedure di affidamento per i Comuni non capoluogo di Provincia per quegli appalti che utilizzano le risorse PNRR, PNC o derivanti da altri Fondi Ue.
Tale regime speciale prevede il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi di cui all’art. 37, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale rimanda per le centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di Provincia alla forma delle associazioni e/o consorzi costituiti nelle forme previste dall’ordinamento. In particolare, il riferimento va all’art. 2, co. 28, della L. n. 244/2007, ai sensi del quale ad ogni amministrazione comunale – ai fini della semplificazione nella gestione comune dei servizi, delle funzioni e strutture – è consentita l’adesione ad un’unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli art. 31 (“Consorzi”), 32 (“Unione di Comuni”) e 33 (“Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni”).