Con la risposta ad interpello n. 70065 del 3 maggio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si esprime sulla possibilità di conferire presso i centri di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lett. mm), TUA rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di Comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento.
Al riguardo, il Ministero chiarisce che l’attività ipotizzata si configurerebbe come un ampliamento rispetto alle attività che possono essere condotte ai sensi del DM 8 aprile2008. Invero, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta comporterebbe un discostamento rispetto a quanto previsto nel decreto citato, in quanto:
- Il centro di raccolta accoglierebbe i rifiuti provenienti da soggetti diversi da quelli previsti;
- Il limite temporale di deposito dovrebbe tenere in considerazione i maggiori volumi e le tipologie di rifiuti conferiti dagli altri centri di raccolta, quindi presupposti differenti rispetto alle valutazioni iniziali;
- I requisiti tecnico-gestionali previsti potrebbero non essere più adeguati rispetto alle attività svolte nel centro;
- La tracciabilità dei rifiuti verrebbe compromessa.
In conclusione, il Ministero sostiene che l’attività svolta presso gli impianti descritti, pur potendo rientrare nell’ambito della raccolta, si configura come trasferimento e stazionamento di rifiuti, soggetta a regolamentazione e autorizzazione della Regione (o diversa autorità delegata), ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. b), TUA.