La legge 29 Luglio 2021 n. 108, come ormai noto, ha profondamente modificato il comma 5 dell’art. 230 TUA, chiarendo che il produttore dei rifiuti derivanti da servizi di manutenzione delle reti fognarie è da identificare in colui che fornisce i suddetti servizi. Non solo, il nuovo comma 5 predispone un nuovo documento di accompagnamento di detta categoria di rifiuti e sancisce che, ai fini del relativo trasporto, il manutentore deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Interpellato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali su alcuni dubbi interpretativi relativi alla suddetta norma, in data 30 giugno 2022 il MiTe ha emanato una circolare riguardante la raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle reti fognarie.
Precisamente, l’ANGA domanda se il documento di trasporto così introdotto debba ritenersi sempre obbligatorio o se, invece, sia alternativo al formulario d’identificazione di cui il comma 1 dell’art. 193 TUA.
Ebbene, viene innanzitutto chiarito il carattere speciale della disposizione di cui l’art 230 c. 5 TUA rispetto all’art. 193 c. 1 TUA e, dunque, il carattere sostitutivo del documento di trasporto nei confronti del generico formulario di identificazione dei rifiuti.
Alla luce di quanto affermato, conclude il Ministero, il suddetto modello deve essere sempre tenuto e compilato al posto del FIR per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie dal luogo in cui vengono prodotto sino all’impianto di recupero/smaltimento o, in alternativa, deposito temporaneo del produttore.
In altri termini, il Ministero chiarisce che tra i due documenti non vige un rapporto di alternatività, dovendosi necessariamente impiegare, in caso di trasporto di rifiuti da manutenzione fognaria dal luogo di produzione, il documento di cui all’art. 230, comma 5, TUA.