L'ANAC, con la delibera n. 1 del 10 gennaio 2024, afferma che nell'attuale quadro normativo il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale. Sicché, ove nell'ambito dell'evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valutare nell'ambito dell'offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione.
Pertanto, ritiene sia illegittimo e limitativo della concorrenza prevedere, come requisito di partecipazione di idoneità professionale nella lex specialis di gara, la disponibilità dell'impianto di destino dei rifiuti entro un raggio di 10 km dalla sede operativa.
Invero, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che le clausola territoriali, di cui all'art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023, sembrano essere esclusivamente previste quale requisito premiale.