Sulla delicata problematica delle voci speculari, la Corte di Cassazione già con le ordinanze del 27 luglio 2017 n. 37460 e n. 37461 indicava la posizione prudente (già sostenuta in dottrina) della adeguata caratterizzazione del rifiuto, scongiurando una utopica ricerca indiscriminata di tutte le sostanze che esso potrebbe astrattamente contenere.
La corretta interpretazione del diritto europeo viene comunque rimessa alla sede competente e così la decima sezione della Corte di giustizia si pronuncia con sentenza del 28 marzo 2019, cause riunite da C‑487/17 a C‑489/17. Il produttore non è obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ma ha l’obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi, e non ha alcun margine di discrezionalità a tale riguardo.
Sulla scia la Cassazione si pronuncia con la recentissima sentenza del 21 novembre 2019, n. 42788, ove si ritiene che siano da escludere entrambe le posizioni estreme della certezza e della probabilità perché contrarie alla interpretazione della Corte di giustizia che impone una certezza ragionevole.