Ai sensi dell’art. 266, comma 5 del d.lgs n. 152/06 “ Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.
Ma quando in concreto si può applicare la deroga?
La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, del 29 novembre 2018, n.53683 si pronuncia sull’argomento. Il Tribunale aveva correttamente escluso la configurabilità del regime derogatorio poiché l'attività concretamente svolta dal ricorrente esulava da tale ambito. La deroga, infatti, si applica solo a chi effettivamente acquisti e venda al dettaglio in forma itinerante materiali metallici e non a chi effettui un'attività non autorizzata di smaltimento di rifiuti. Nel caso di specie il soggetto era autorizzato per i "materiali metallici", ma lo stesso era stato sorpreso a trasportare materiale diverso, sicuramente non metallico, riconducibile nella nozione di rifiuto speciale (quali vetri di finestre, fili di impianti elettrici, parti di elettrodomestici, circuiti elettronici), per di più utilizzando anche un veicolo non indicato nell'autorizzazione.
Pertanto la Corte conclude che in tema di rifiuti, per l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma 5, del predetto D.Lgs., occorre non solo che l'agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.