L’ANAC, nella delibera n. 377 del 27 luglio 2022, ha affermato che la verifica di eventuali conflitti di interesse deve essere effettuata in maniera scrupolosa anche nell’ambito degli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti.
Nel caso di specie l’Autorità aveva ricevuto una segnalazione da parte di alcuni consiglieri comunali, relativa ad un presunto conflitto di interesse, tra una dipendente di una società in house comunale e un appaltatore, affidatario di taluni contratti di appalto da parte del citato ente in house, operante quale stazione appaltante. In particolare, si evidenziava che la suddetta dipendente fosse anche amministratrice unica e legale rappresentate della società appaltatrice.
Dopo aver comunicato l’avvio del procedimento per violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016, in punto di diritto l’Autorità ha affermato che “il personale della stazione appaltante è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell’assunzione dell’incarico, così come previsto dall’art. 6 del DPR 62/2013 e dalle Linee Guida ANAC 15. Tale obbligo responsabilizza il dipendente, facendogli assumere tutte le conseguenze, di qualsivoglia natura, in caso di falsa dichiarazione, ed è strumentale all’emersione di astratti conflitti di interesse che è precipuo compito dell’amministrazione valutare (costituendo, detta valutazione, una specifica modalità di gestione del rischio)” e che “costituisce violazione dell’art. 42 co. 5 d.lgs. 50/2016 la condotta della stazione appaltante che omette di assumere le dichiarazioni prescritte in ordine alla (in)sussistenza dei conflitti di interesse e non assume alcuna iniziativa volta a gestire la situazione di potenziale conflitto di interesse in cui versa il dipendente, comunque nota alla stazione appaltante)”
È stato, quindi, ribadito che la disciplina di cui all’art. 42 d.lgs. 50/2016 trova pacifica applicazione anche in riferimento agli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, caratterizzati dalla preventiva iscrizione del concorrente nell’albo fornitori: anche in tali casi, infatti, l’iscrizione all’albo e il successivo affidamento postulano la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, tra cui l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (di cui al comma 5 lett. d dell’art. 80) tra l’operatore economico e il personale della stazione appaltante.