Con la legge n. 34 del 27 aprile 2022 è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 17/2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas e lo sviluppo delle rinnovabili.
Tra le numerose modifiche, si segnala:
• (articolo 3-bis) il MiTE sarà tenuto ad adottare la “Strategia nazionale contro la povertà energetica” il cui scopo è quello di fissare obiettivi strategici di lungo periodo per le politiche pubbliche tramite cui contrastare il fenomeno della povertà energetica;
• (co. 5-bis, art. 4) fino al 31.12.2022, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero energetico (R1) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferito ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;
• (comma 01, art. 9) con modifica dell’art. 5 del d.lgs. 28/2011, viene stabilito che gli interventi di modifica non sostanziale di impianti FER che determinano un aumento della potenza installata senza incremento dell’area occupata sono soggetti alla sola procedura autorizzatoria semplificata di cui all’art. 6-bis del medesimo decreto;
• (comma 01, art. 36) con modifica dell’art. 8 TUA si stabilisce che nell’ambito della VIA statale per i progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima deve essere data precedenza ai progetti con maggior potenza installata o trasportata prevista.